DSA, INDENNITÀ E LEGGE 104: FACCIAMO CHIAREZZA

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Ultimamente è molto sentito il tema dell’indennità di frequenza e molti genitori sono in confusione, così ho deciso di contattare un avvocato esperto nel settore per fare chiarezza.
Lascio quindi la parola all’avvocato Christian Azzolin che ho intervistato e ci regala la quantità di informazioni che leggerai qui sotto.
Unica indicazione importante: il testo è molto lungo, quindi armati di pazienza e di impegno.

I – CHE DIFFERENZA C’E’ TRA DISABILITA’ INTELLETTIVA E D.S.A.?

Prima di entrare nel dettaglio delle previsioni normative vigenti in punto D.S.A., sia per ciò che concerne l’applicazione della legge 104 e il riconoscimento di un’indennità di frequenza per i casi certificati di D.S.A., è necessario esaminare le distinzioni tra disturbi dell’apprendimento e disabilità intellettive.
Il ritardo mentale, oggi preferibilmente definito disabilità intellettiva, è una condizione che presenta un basso livello cognitivo esteso a una vastissima gamma di funzioni cognitive. Questo livello viene valutato attraverso diversi test (WAISS, Wechsler, Wisc) che permettono di misurarlo e rappresentarlo numericamente con un Quoziente Intellettivo (Q.I.) individuale.
Per poter diagnosticare un ritardo mentale però oltre a evidenziarsi un QI inferiore a 70 occorre osservare un esordio prima dei 18 anni di età e ridotte capacità di vivere in maniera autonoma a causa di un mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali minimi. Ciò significa che senza un supporto continuativo i deficit limitano il funzionamento, la comunicazione, la partecipazione sociale e l’autonomia in uno o più ambiti come la casa, la scuola e la comunità.
Una delle caratteristiche del ritardo mentale è l’impossibilità di accedere al pensiero astratto: tutti i pensieri della persona rimangono ancorati all’esperienza, alla concretezza e alle impressioni sensoriali; manca la capacità di proiettare sè stesso e le conseguenze dei propri atti nel tempo.
Con il termine DSA ci si riferisce invece a un gruppo di disturbi che interessano la strumentalità della lettura, della scrittura e del calcolo e ostacolano il normale processo di acquisizione delle abilità scolastiche.
Benché possano verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap o con influenze esterne come le differenze culturali o un insegnamento insufficiente e inappropriato, i disturbi specifici dell’apprendimento non sono il risultato di queste condizioni o influenze.
I DSA rientrano nella categoria della disabilità non per richiamare un deficit cognitivo ma per assimilarli a quelle condizioni che rappresentano una incapacità significativa che interferisce con le normali capacità di adattamento e partecipazione di una persona in un certo contesto di vita; in questo caso il contesto è quello scolastico.
Si tratta di situazioni che, come le disabilità , necessitano di tutela e di garanzia di diritti per salvaguardare e potenziare l’apprendimento e la socializzazione. Scopo della legge 170 a dettare “i principi generali che devono guidare l’intervento in ambito scolastico e sanitario per garantire una gestione appropriata dei DSA al fin di favorire la migliore realizzazione delle persone che ne sono affette nel rispetto di tutte le diverse capacità di apprendimento.”
La diagnosi di DSA perde così l’etichetta di disonore o di handicap per assumere quella di strumento di tutela e di garanzia delle misure dispensative e/o strumenti compensativi che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento posti a tutti gli altri studenti.
I disturbi specifici dell’apprendimento non hanno origine in una patologia ma in una diversa modalità di sviluppo neuronale che limita alcune abilità cognitive.
Per distinguerli dal ritardo mentale, la definizione di DSA riporta spesso i fattori di esclusione più che le caratteristiche peculiari. Per arrivare ad una diagnosi di DSA occorre accertare che il bambino o il ragazzo non abbia un QI basso, non presenti una disabilità grave o deficit sensoriali, non viva in condizioni di svantaggio socio-culturale, non presenti una pregressa limitata abilità di relazione, di comprensione e di autonomia personale; tutti questi da soli fattori potrebbero compromettere l’apprendimento di competenze come la letto-scrittura o la logica matematica.
Oltre a potenziare le abilità compromesse obiettivo dell’intervento educativo è aumentare la consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie modalità di apprendimento; le misure dispensative o compensative e le strategie di studio differenti sono quindi strumento facilitante per il raggiungimento degli obiettivi scolastici.

II – DSA E RITARDO MENTALE POSSONO COESISTERE?

Nell’enunciare definizioni e caratteristiche dei DSA e del ritardo mentale è stato possibile accennare ad alcuni tratti distintivi delle due casistiche.
E’ stato evidenziato come lo studente con DSA non abbia mai un ritardo mentale ma è possibile che uno studente disabile presenti anche un DSA. In questo caso il DSA si aggiunge in una situazione di apprendimento già compromesso dalla patologia che ha dato origine alla disabilità e rientra in un quadro clinico nel quale il DSA è solo un elemento della diagnosi. Le difficoltà relazionali, di autonomia personale o di comprensione pertanto non sono da attribuire al DSA ma alla disabilità e all’approccio che il contesto familiare, scolastico e sociale hanno avuto con la casistica stessa.
Nel caso dello studente solo con DSA le medesime difficoltà non sono da attribuire in alcun modo alla dimensione neurobiologica quanto unicamente al vissuto psicologico, di autostima e di motivazione e al livello di incoraggiamento e di giudizio positivo ricevuto. E’ importante che il suo contesto di vita riconosca il DSA come una difficoltà che può essere, se non superata, almeno gestita con gli strumenti adeguati.

III – Molti genitori di ragazzi dislessici si fanno frequentemente alcune domande: “Ma la legge 104 spetta ai dislessici?” “C’è differenza tra 104 e indennità di frequenza?”

La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3, comma 1).
Quindi un minore per ottenere i benefici legati alla legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:
  1. una minorazione fisica (ad esempio, un danno cerebrale), psichica (ad esempio, un ritardo mentale) o sensoriale (ad esempio, un grave deficit di vista o udito);
  2. una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione di cui sopra;
  3. una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni.
Il riconoscimento dell’handicap può essere riconosciuto come non grave oppure grave.
L’handicap si definisce grave quando la minorazione (o le minorazioni) hanno ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un’assistenza continua e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (Legge 104/92, art. 3, comma 3).
I benefici della legge 104 sono diversi a seconda che l’handicap sia considerato grave o non grave.
Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario il riconoscimento della legge 104.
L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.
Un soggetto può ottenere entrambi i riconoscimenti, poiché l’uno non esclude l’altro, i casi possono essere:
  • si può avere il riconoscimento 104 e non usufruire di indennità di frequenza;
  • non avere il riconoscimento 104 ma usufruire di indennità di frequenza.
Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.

IV – C’è un po’ di confusione sull’indennità di frequenza per i ragazzi con DSA, facciamo un po’ di chiarezza.
Che cos’è prima di tutto e a chi spetta?

L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato “Invalidità civile – Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.
Le diagnosi di Disturbo Specifico di apprendimento di per sé non garantisce il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza.
Per fare richiesta di indennità di frequenza, sarà necessario presentarsi a visita dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità, la quale stabilisce se il bambino rientra nella condizione prevista dalla legge in base al grado di compromissione scolastica ed emotiva causato dal disturbo di apprendimento. A tal proposito è molto importante che la diagnosi riferisca una “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” (Legge 289/90).
Che significa “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”?
  1. E’ necessario riferirsi a minori di 18 anni;
  2. Il bambino possiede reali difficoltà a fare ciò che ci si aspetta in base alla sua età;
  3. Questa difficoltà non deve essere transitoria.
Come si presenta la domanda di indennità di frequenza?
La modalità di presentazione della domanda di indennità di frequenza si trovano sul sito Internet dell’INPS, per richiederla è necessario:
  1. Essere in possesso del certificato medico introduttivo;
  2. Presentare tale certificazione all’INPS entro 90 giorni dalla sua emissione, a cui seguirà una convocazione presso l’ASL di riferimento;
  3. Presentarsi alla convocazione della visita predisposta presso la ASL, avvalendosi di tutte le documentazioni necessarie richieste per poter procedere;
  4. Attendere l’esito della visita che solitamente viene comunicato mediante raccomandata (in caso venga ingiustamente respinta è possibile fare ricorso).
L’indennità di frequenza viene erogata per l’intero anno o nove mensilità, a seconda del caso che il bambino frequenti o meno centri specialistici anche durante i mesi estivi, fino al compimento del 18° anno di età.
L’indennità di frequenza viene erogata per l’intero anno o nove mensilità, a seconda del caso che il bambino frequenti o meno centri specialistici anche durante i mesi estivi, fino al compimento del 18° anno di età.
Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione economica viene corrisposta fino a un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.
L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza (fino a un massimo di 12 mensilità). Per il 2019 l’importo è di 285,66 euro mensili.
Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro. Si fa dunque riferimento esclusivamente al reddito personale dell’interessato e non della famiglia.(in poche parole va verificato se vostro figlio ha quel reddito)
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
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Ci sono delle implicazioni psicologiche nell’intraprendere l’iter per l’indennità di frequenza?

La famiglia deve tenere presente che, anche se il ragazzo o bambino non sarà considerato disabile ed anche se la commissione è solitamente molto delicata nell’approcciarsi a queste situazioni, l’indennità di frequenza viene erogata all’ufficio disabilità dell’INPS.
Questo significa che attorno a lui, in quel momento, potranno esserci anche persone con gravi handicap e quindi l’ambiente potrebbe influire sul minore dal punto di vista psicologico ed emotivo.
Quindi tutti i genitori devono riflettere molto bene su tutte le possibili implicazioni di una decisione simile.

V – RICONOSCIMENTO LEGGE 104: ECCO COME SI RICHIEDE

Per inoltrare la richiesta per il riconoscimento 104 si seguono gli stessi passaggi necessari per richiedere l’indennità di frequenza. Per questo si può presentare una domanda unica chiedendo sia l’indennità di frequenza sia il riconoscimento 104.
La commissione sarà la stessa di quando si richiede l’indennità di frequenza, in più è presente in commissione la figura di un membro esperto, ad esempio, il neuropsichiatra infantile, nel caso di un DSA e dall’assistente sociale.

LEGGE 104: PERCHÉ SI RICHIEDE

I genitori fanno richiesta della legge 104 soprattutto per ottenere i seguenti benefici:
  • Insegnante di sostegno
  • Permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.
L’insegnante di sostegno può essere richiesto anche nel caso il proprio figlio abbia ottenuto un riconoscimento di handicap non grave.
I permessi retribuiti ti spettano solo se tuo figlio ha un handicap grave (riconosciuto come tale dalla commissione).

DSA: LEGGE 104

Ottenere il riconoscimento 104 per un DSA è difficile. L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo. Quindi, stando alle statistiche, è molto rara la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.

IL RICONOSCIMENTO 104 PORTA BENEFICI A CHI HA UN DSA?

Poiché ad una persona con DSA difficilmente viene riconosciuto l’handicap grave, l’unica agevolazione che può ottenere è l’assegnazione dell’insegnante di sostegno.
Se un genitore ottiene il riconoscimento dell’handicap per il proprio figlio DSA, ora si deve chiedere se fosse opportuno richiedere l’assegnazione di insegnante di sostegno. Il genitore non è obbligato a comunicarlo alla scuola, né tantomeno a richiedere l’attribuzione di ore di sostegno scolastico.
Benché i DSA non siano certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 e non comportino, in ambito scolastico, per gli studenti la presenza di un insegnante di sostegno, il nostro ordinamento, allo scopo di tutelarne il diritto allo studio, focalizza in primis l’attenzione sull’adozione di una didattica individualizzata e personalizzata, sull’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative, su adeguate forme di verifica e valutazione, ma rinforza le misure di supporto a vantaggio di tali alunni anche nella sfera privata.
Le famiglie degli alunni del primo grado di istruzione hanno diritto a poter beneficiare nel lavoro di forme di flessibilità oraria per garantire ai figli un’assistenza extrascolastica.
I DSA incidono sul part-time e di questa influenza ne dà voce, a chiare lettere, la Circolare n. 9 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale, oltre ad essere richiamato l’art.6 della legge 170, è altresì raccomandato che la la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell’ambito di quanto già previsto dal citato art.7 comma 6 del d. lgs. n.165 del 2001 e dai CCNL in ordine alla flessibilità oraria”.
Il D.Lgs. n.165 del 2001, all’art 7 comma 3 Gestione delle risorse umane” precisa che “le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266”.
In caso di figli con DSA, frequentanti il primo ciclo di istruzione, si viene così a delineare il diritto per il lavoratore di poter conciliare in modo proficuo vita lavorativa e familiare, attraverso forme di flessibilità family-friendly. Peraltro questa disposizione è stata sancita nell’”Intesa tra Governo e Parti sociali del 7 marzo 2011”, citata anche all’interno della Circolare n.9/2011. Il mancato rispetto dei criteri stabiliti per la concessione del part-time, qualora rientri in uno dei canali preferenziali previsti dalla normativa vigente, include la possibilità per il dipendente leso dalla condotta datoriale di chiedere il risarcimento per il danno subito. La stessa Circolare n.9 menziona una sentenza della Corte di Cassazione sez. lav. 4 maggio 2001, n.9769 cui si rimanda per trovare spunti in caso di contenzioso.
(cfr anche L. 08/10/2010, n. 170 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2010, n. 244:
Art. 6 Misure per i familiari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”)
Avv. Christian Azzolin
Spero sia stato tutto chiaro. Ringrazio Christian per il contributo.
A presto!

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